martedì 31 gennaio 2006PRIVACY: LE REGOLE PER LE SOCIETA' DI RECUPERO CREDITI Il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato un provvedimento con il quale ha prescritto alle società di recupero crediti e a quanti svolgono tale attività direttamente, le misure alle quali attenersi per non incorrere in illeciti e per rispettare i principi posti a tutela dei diritti dei cittadini. Queste, in sintesi, le prescrizioni del Garante. Non sono ammesse prassi invasive o lesive della dignità personale. Per sollecitare ed ottenere il pagamento di somme dovute non è lecito comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l'interessato ed esercitare indebite pressioni su quest'ultimo. Non si deve far riscorso a telefonate preregistrate perché con questa modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza. Illecita è pure l'affissione di avvisi di mora sulla porta di casa, modalità questa che rende possibile la diffusione dei dati personali dell'interessato ad una serie indeterminata di soggetti. Non si deve inoltre rendere visibile a persone estranee il contenuto di una comunicazione, come può accadere con l'utilizzo di cartoline postali o con l'invio di plichi recanti all'esterno la scritta "recupero crediti" o formule simili.
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