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giovedì 6 gennaio 2005

Sentenza Cassazione assenza per visita controllo

Con una interessante pronuncia la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza del giudice di secondo grado (Corte di Appello di Ancona) che a sua volta aveva confermato la sentenza del Pretore di Ascoli Piceno, che aveva negato il diritto della lavoratrice all'indennità economica di malattia, perché assente ad una visita di controllo. Cassando la sentenza, la Corte di Cassazione ha rinviatola causa per la decisione alla Corte di Appello di Bologna. La pronuncia si segnala perchè ripercorre sinteticamente l'orientamento in materia della Corte di Cassazione. Ma andiamo con ordine.


Il caso sottoposto alla Cassazione.

Nel caso di specie la lavoratrice si era recata ad una visita medica privata alle ore 16.00, in prossimità dell'orario previsto per la reperibilità (ore 17-19) a distanza di circa una trentina di chilometri dalla propria abitazione, non risultando presente alla visita di controllo. Secondo il Pretore e la Corte d'Appello ciò non poteva essere considerato giustificato motivo di assenza alla visita, in quanto l'assicurata, con l'approvare tale visita aveva accettato il rischio concreto ed agevolmente prevedibile di non essere presente, per qualsiasi contrattempo, presso la propria abitazione al momento della visita di controllo INPS.

La decisione della Cassazione.

La Corte di Cassazione ha innanzitutto rilevato che la controversia richiede un'ottica equilibrata tra i beni giuridici protetti, essendo in particolare coinvolto il diritto alla salute, costituzionalmente protetto dall'articolo 32, e riconosciuto non solo come interesse della collettività ma anche e soprattutto come diritto fondamentale dell'individuo, tanto che esso si configura come diritto primario ed assoluto.

Venendo alla questione sottoposta alla propria attenzione,la Corte di Cassazione ha richiamato l'articolo 5, comma 14, Decreto Legge 463/83, convertito, con modificazioni, nella Legge 638/83, a norma del quale:

«Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.»

Se è vero che la nozione di giustificato motivo previstadalla norma costituisce una clausola elastica che dottrina e giurisprudenza concorrono a definire, allora di rilievo fondamentale risultano le precedenti pronunce della Cassazione, che vengono richiamate riportando il seguente principio generale:

«L'assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia può essere giustificata oltre che dal caso di forza maggiore, da ogni situazione, la quale, ancorché non insuperabile e nemmeno tale da determinare, ove non osservata, la lesione di beni primari, abbia reso indifferibile altrove la presenza personale dell'assicurato, come la concomitanza di visite mediche, prestazioni sanitarie o accertamenti specialistici. purché il lavoratore dimostri l'impossibilità di effettuare tali visite in orario diverso da quello corrispondente alle fasce orarie di reperibilità (Cassazione 5150/99, Cassazione 8544/01; Cassazione 16996/02).»

Alla luce dei propri precedenti, la Cassazione giudica gravemente erronea, in quanto costituisce capovolgimento della gerarchia dei valori protetti, l'affermazione del Pretore di Ascoli Piceno (la cui motivazione il giudice d'appello condivide) secondo cui la lavoratrice avrebbe dovuto farsi seguire non dal medico specialista prescelto, ma da uno qualsiasi prossimo alla propria abitazione,in modo da potere essere reperibile nelle fasce orarie, così attribuendo a tale funzione una posizione prioritaria rispetto alla cura della salute.

(Cassazione - Sezione Lavoro.
Sentenza 29 settembre-23 novembre 2004 n,22065).


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