mercoledì 1 dicembre 2004L'APPRENDISTATO: SI' ALLA MANOVALANZA Scompare il divieto di adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie. Il divieto risaliva alla legge n. 25 del 1955 - quella che regola tutt'ora l'apprendistato - ed aveva resisto anche all'impeto innovatore della riforma del lavoro. L'abrogazione è opera del decreto legislativo 251/04 che ha anche eliminato: - l'obbligo dell'autorizzazione da parte dell'ispettorato del lavoro per poter assumere un apprendista; - tutte le procedure di avviamento al lavoro dell'apprendista.
Il contratto di apprendistato aveva già subito dei ritocchi ad opera della riforma. In particolare, con la riforma, sono state introdotte tre forme di contratto: - apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione; - apprendistato "professionalizzante" per il conseguimento di una qualificazione attraverso la formazione sul lavoro; - apprendistato per il conseguimento di un diploma
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100% delle maestranze specializzate e qualificate. Il datore di lavoro che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o che, comunque, ne abbia meno di tre, non può assumere più di tre apprendisti. Questo limite non vale per le imprese artigiane per le quali si applica l'articolo 4 della legge 443/85.
APPRENDISTATO PER ESPLETAMENTO DEL DIRITTO/DOVERE DI ISTRUZIONE
Con questa forma contrattuale possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i giovani e gli adolescenti che hanno compiuto 15 anni. Il contratto non può avere una durata superiore a tre anni. La forma del contratto deve essere scritta, pena la nullità. Il datore di lavoro non può recedere dal contratto se non in presenza di giusta causa o giustificato motivo.
APPRENDISTATO "PROFESSIONALIZZANTE"
Possono essere assunti con questo tipo di contratto i lavoratori con età compresa fra i 18 e i 29 anni. Lo scopo del contratto deve essere il conseguimento di una qualificazione attraverso la formazione sul lavoro. La durata massima del contratto è stabilita tramite accordi fra le associazioni dei datori di lavoro e i sindacati. In ogni caso, per legge, la durata del contratto non può essere superiore ai sei anni. Anche per l'apprendistato professionalizzante sono previsti la forma scritta e il divieto di recesso, per il datore, in mancanza di giusta causa o giustificato motivo.
APPRENDISTATO PER L'ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA
Il contratto può essere utilizzato per l'assunzione di lavoratori di età compresa fra i 18 e i 29 anni. L'assunzione deve avere il fine del conseguimento di un titolo di studio secondario, universitario o per la realizzazione di percorsi di alta specializzazione tecnica. La regolamentazione di questa forma di apprendistato è demandata alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano. L'inquadramento dell'apprendista non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante ai lavoratori che eseguono le medesime mansioni.
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