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mercoledì 16 febbraio 2005

QUALIFICHE E MANSIONI: SISTEMI DI CLASSIFICAZIONE CONTRATTUALE

Il mutamento delle mansioni può essere comunicato al lavoratore in qualsiasi forma (orale, scritta, ecc.), salvo diversa previsione del contratto collettivo.

Se il mutamento di mansioni è illegittimo, il lavoratore può rifiutarsi di adempiere ai propri obblighi senza incorrere per questo in sanzioni disciplinari; viceversa, se l'assegnazione del lavoratore ad altre mansioni è rispettosa delle condizioni indicate, il suo eventuale rifiuto può integrare una violazione degli obblighi contrattuali, legittimante anche il licenziamento disciplinare.

La violazione del divieto di mutare in peggio le mansioni si ha sia nel caso di assegnazione a mansioni inferiori o non equivalenti, sia nell'ipotesi di forzata inattività del lavoratore cui non venga assegnato alcun compito (Cass. 13 agosto 1991, n. 8835). Non è possibile l'assegnazione a mansioni inferiori neanche a mezzo di accordi collettivi. Tale divieto è tuttavia derogabile nelle seguenti ipotesi:

- nel corso di procedure di mobilità quando gli accordi sindacali prevedono il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori in esubero, con l'assegnazione di mansioni diverse e, più in generale, quando l'accordo costituisce l'unica alternativa al licenziamento (art. 4, c. 11, L. n. 223/1991; Cass. n. 7 settembre 1993, n. 9386);
- quando il lavoratore non sia più in grado di svolgere in modo adeguato la sua prestazione per sopravvenuta inidoneità fisica (Cass. 12 gennaio 1984, n. 266);
- nel caso in cui il lavoratore per motivi sanitari inerenti la sua persona, connessi all'esposizione ad un agente chimico o fisico o biologico, sia allontanato temporaneamente da un'attività comportante esposizione ad un agente ed assegnato ad un altro posto di lavoro nell'ambito della stessa azienda (art. 8, D.Lgs. n. 277/1991).

Il lavoratore può ricorrere contro il provvedimento del datore di lavoro che lo assegna a mansioni inferiori sia con ricorso al giudice del lavoro ex art. 414 c.p.c., sia con ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., ove ne ricorrano i presupposti. Il lavoratore ha inoltre diritto al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, liquidati in via equitativa con prova del danno a suo carico (Cass. 8 novembre 2003, n. 16792).


ASSEGNAZIONE A MANSIONI SUPERIORI

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi e comunque non superiore a tre mesi.

Sono considerate mansioni superiori quelle svolte dal lavoratore ad un livello di inquadramento più elevato rispetto a quello cui appartiene. Nel caso di svolgimento promiscuo di mansioni appartenenti a livelli di inquadramento diversi, deve tenersi conto delle mansioni svolte in modo prevalente.

Ai fini del riconoscimento della qualifica superiore è sufficiente che il lavoratore abbia di fatto svolto mansioni superiori, senza necessità di una richiesta in tal senso da parte del datore di lavoro; viceversa, il riconoscimento non può aver luogo se il lavoratore ha svolto mansioni superiori contro la volontà del datore di lavoro.

In merito al periodo necessario ai fini del riconoscimento va precisato che:

- l'assegnazione a mansioni superiori deve durare ininterrottamente per tutto il periodo fissato dalla contrattazione collettiva o dalla legge; non è possibile cumulare distinte e reiterate assegnazioni provvisorie di breve periodo, a meno che le stesse non abbiano assunto particolare frequenza e sistematicità;
- va escluso il periodo svolto per assolvere al servizio militare;
- non vanno compresi i periodi di ferie e malattia che hanno effetto sospensivo con la possibilità di sommare le frazioni temporali anteriori e successive alla pausa feriale caratterizzate dallo svolgimento di mansioni superiori;
- sono compresi i riposi settimanali ed i riposi compensativi (Cass. 3 febbraio 2004, n. 1983).

Il diritto all'inquadramento nella qualifica superiore per effetto dello svolgimento delle corrispondenti mansioni si prescrive in dieci anni, decorrenti anche in costanza del rapporto di lavoro.

Per saperne di più, consulta:

Pietro Zarattini - Rosalba Pelusi
Manuale Lavoro 2004, Fag Editore


Ulteriori informazioni disponibili su:

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