giovedì 10 febbraio 2005IL DIRITTO DI INTERPELLO Con la Circolare 49 del 2004, il Ministero del lavoro hafornito chiarimenti in ordine all'esercizio dell'attivitàinformativa istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esercitata attraverso risposte a quesiti proposti:
a) al Centro di contatto istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; b) alle Direzioni provinciali e regionali del lavoro; c) alla Direzione generale per l'attività ispettiva attraverso l'interpello.
Per quanto riguarda i quesiti proponibili anche da lavoratori e da datori di lavoro, senza alcuna formalità particolare (secondo la Circolare, gli utenti possono contattare il servizio attraverso la chiamata telefonica o tramite l'invio di e-mail):
- il Centro di contatto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è un servizio che su tematiche relative alle politiche sociali e del lavoro contribuisce alla diffusione delle indicazioni ministeriali, mediante raccordo con le Direzioni generali interessate, con particolare riferimento ai seguenti argomenti: congedi parentali, disabilità, tossicodipendenze, immigrazione, sostegno alle famiglie, volontariato, infanzia ed adolescenza, tipologie contrattuali di lavoro, ammortizzatori sociali, condizioni di lavoro, attività di comitati e commissioni del Ministero;
- mentre i quesiti rivolti alle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, anche da parte di singoli lavoratori o imprese, sono riconducibili alle attività di cui all'art. 7, lettera c), e art. 8, comma 2, del Decreto Legislativo n. 124/2004, che prevedono, rispettivamente, che il personaleispettivo ha il compito di fornire tutti i chiarimenti che vengano richiesti intorno alle leggi sulla cui applicazione esso deve vigilare e di fornire indicazioni operative sulle modalità per la corretta attuazione della normativa qualora nel corso della attività ispettiva di tipo istituzionale emergano profili di inosservanza o di non corretta applicazione della normativa, da cui non consegua l'adozione di sanzioni penali o amministrative. In tali ipotesi, però,il personale ispettivo può fornire chiarimenti e indicazioni operative che devono fondarsi esclusivamente su circolari e su posizioni ufficiali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti di previdenza per i profili di competenza.
Con l'articolo 9 del già citato Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n.124, recante la razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, è stato introdotto l'interpello in materia di lavoro.
In particolare, ai sensi dell'articolo 9 del predetto Decreto "Le associazioni di categoria e gli ordini professionali, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, e gli enti pubblici possono inoltrare alle Direzioni provinciali del lavoro che provvedono a trasmetterli alla direzione generale, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'inoltro dei quesiti e le comunicazioni di cui al presente articolo avvengono esclusivamente per via telematica. Nelle materie previdenziali i quesiti possono essere inoltrati, esclusivamente per via telematica, alle sedi degli enti stessi che li trasmettono alla citata direzione generale".
Va precisato che l'interpello può interessare tutta la normativa statale, ivi compresa quella di natura regolamentare, di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ma può essere attivato solo dai soggetti collettivi o rappresentativi individuati specificatamente dalla norma (associazioni di categoria, ordini professionali ed enti pubblici) che si rivolgono al Ministero, per il tramite delle Direzioni provinciali del lavoro, ovvero degli Istituti previdenziali in sede provinciale per le materie di competenza.
In sostanza, ha chiarito il Ministero, l'elemento che differenzia l'interpello rispetto all'attività informativa svolta a livello territoriale è dato dall'attualità delle problematiche rappresentate, sulle quali, cioè, non sia ancora intervenuto alcun chiarimento o presa di posizione ufficiale dell'Amministrazione, nè in sede di circolare nè in sede di risposta ad un precedente interpello.
Tale elemento (che la Circolare definisce presupposto) dovrà essere valutato dalle Direzioni provinciali del lavoro e dagli Istituti previdenziali in sede provinciale, che, ove valutatane la sussistenza nel caso di specie, provvederanno a trasmettere, entro quindici giorni, alla Direzione generale per l'Attività ispettiva il quesito corredandolo di una, anche sintetica, relazione avente carattere istruttorio.
Successivamente, le Direzioni generali coinvolte redigono il proprio parere motivato o la soluzione condivisa e la trasmettono alla Direzione generale per l'attività ispettiva entro venti giorni. La soluzione prospettata, ove condivisa verrà poi trasmessa all'Ufficio legislativo per il parere giuridico di competenza.
E' poi prevista la massima divulgazione dell'interpello anche a mezzo della pubblicazione sul sito internetdel Ministero.
Risultano quantomai opportune le considerazioni conclusivedella Circolare, laddove il Ministero afferma, in relazione agli effetti dell'interpello, che fermi restando gli effetti civili fra le parti e le eventuali conseguenze sul piano previdenziale, nel caso in cui il datore di lavoro provveda ad adeguarsi a quanto forma oggetto della risposta all'interpello, tale comportamento adesivo va valutato ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo (colpa o dolo) nella commissione degli illeciti amministrativi nonchè dell'applicazione delle sanzioni civili.
(Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n.124, Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30. - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2004, n.110)
|