venerdì 17 dicembre 2004Invenzioni di ricercatori 1. Codice dei diritti di proprietà industriale
Continuiamo l'analisi della bozza di Codice dei diritti diproprietà industriale che dovrebbe essere approvata definitivamente in tempi rapidi (anche se abbiamo visto che, in forza di una proroga in via di approvazione in Parlamentoi tempi dovrebbero slittare rispetto al termine originariamente previsto per la fine dell'anno). Nel numero precedente di questa Newsletter ci siamo occupati dei diritti di proprietà industriale in relazione a disegni e modelli industriali e a invenzioni riferibili all'attività di lavoratori dipendenti. In questo numero ci occupiamo delle implicazioni portate dalle invenzioni effettuate da ricercatori appartenenti ad università ed enti di ricerca.
2. Invenzioni dei ricercatori
Escludendo i casi di ricerche finanziate, in tutto o in parte, da soggetti privati, ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dall'università, ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore, la disciplina a cui fare riferimento è quella di cui all'articolo 65 del Codice.
Quando il rapporto di lavoro intercorre con un'università o con una pubblica amministrazione avente tra i suoi scopi istituzionali finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università, delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. E' previsto che l'inventore presenti la domanda di brevetto e ne dia comunicazione all'amministrazione. Le università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone, relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante alla stessa università o alla pubblica amministrazione, ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.
In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del cinquanta per cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione.Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche non provvedano alle determinazioni di cui sopra, il Codice prevede che alle stesse spetti il trenta per cento dei proventi o canoni. A tutela dell'interesse pubblico all'utilizzazione dell'invenzione, è stabilito che trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.
Quanto sopra rappresenta un deroga a quanto previsto daltesto unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Tale provvedimento stabilisce infatti che i diritti derivanti dall'invenzione industriale fatta nell'esecuzione del rapporto d'impiego, in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto ed a tale scopo retribuita appartengono allo Stato salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore. Se non è prevista la retribuzione spetta all'inventore anche un equo premio, per la determinazione del quale si tiene conto dell'importanza dell'invenzione.
3. Applicazione
Per quanto riguarda l'applicazione della disciplina sopra riportata, la bozza di Codice prevede che essa sia applicabile alle invenzioni conseguite successivamente alla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n.383, nonché a quelle conseguite successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice ancorché in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente. E' bene precisare che la disciplina recata dalla bozza delCodice non prevede particolarì novità rispetto a quanto già oggi stabilito dall'articolo 24 bis della legge invenzioni, introdotto dalla Legge 18 ottobre 2001, n. 383, cui, come visto, si è fatto riferimento per quanto riguarda la "tempistica" di applicazione.
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