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mercoledì 20 ottobre 2004

CONTRATTI CO.CO.CO

Ancora pochi giorni di validita' per i vecchi contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati prima del 24 ottobre 2003, non ancora scaduti e non riconducibili a un progetto cosi' come previsto dall'articolo 61 del decreto legislativo 276/03.
Il primo comma dell'articolo 86 del decreto, infatti, ha previsto che «le collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non possono essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso, mantengano efficacia fino alla scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento». Il decreto legislativo 276/03 e' entrato in vigore il 24 ottobre 2003 e quindi il 24 ottobre 2004 scade il periodo transitorio durante il quale i nuovi contratti a progetto hanno convissuto con i vecchi co.co.co. stipulati prima della data di entrata in vigore del provvedimento.

Naturalemente c'e' ancora un piccolo margine di sopravvivenza per le vecchie collaborazioni coordinate e continuative. Lo stesso comma 1 dell'articolo 86 del decreto legislativo 276 prevedeva infatti che, per mezzo di accordi di transizione stipulati dalle sigle sindacali piu' rappresentative, fosse possibile allungare i termini di efficacia dei contratti di collaborazioni coordinate e continuative non riconducibili ad alcun progetto o fase. Il decreto legislativo 6 ottobre 2004 n. 251 (il "correttivo" del Dlgs 276, si veda l'articolo in fondo alla pagina) ha stabilito che i nuovi termini di validita' individuati tramite accordi collettivi non possono comunque andare oltre il 24 ottobre 2005.

La scadenza del 24 ottobre 2004
Il termine del 24 ottobre 2005 rappresenta comunque una deroga rispetto al termine ordinario entro cui i vecchi co.co.co. privi di progetto si considerano efficaci. Il 25 ottobre 2004 perderanno pertanto qualsiasi efficacia quei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati prima della riforma Biagi che non possono essere ricondotti a un progetto o fase di esso. Si tratta dei soli contratti ai quali non e' possibile applicare alcuna delle cause di esclusione dall'obbligo del progetto (previste dai commi 2 e 3 dell'articolo 61 del Dlgs 276).

La revisione dei contratti
Per il committente e' quindi tempo di revisione dei contratti di collaborazione in essere, al fine di verificare i casi in cui sia indispensabile procedere alla stipula di un nuovo atto, ovvero quelli in cui possono sopravvivere i vecchi contratti.

I nuovi contratti
L'obbligo di stipulare un nuovo contratto, in quanto il precedente perde i suoi effetti dal prossimo 25 ottobre, sorge solo per quei contratti di collaborazione ai quali si applicano le nuove regole (articolo 61, comma 1, Dlgs 276/03), ma che non sono riconducibili al progetto. Ad esempio, non possono considerarsi efficaci quei contratti che hanno come oggetto un'attivita' di lavoro espressa in modo estremamente generico, cioe' senza specificare la prestazione attesa nonche' le concrete modalita' organizzative di svolgimento della stessa. Ugualmente decadranno gli effetti di quei contratti di co.co.co. che, sebbene riconducibili a un progetto, hanno durata indeterminata.

I vecchi contratti che sopravvivono
Non sara' invece necessario stipulare un nuovo atto quando e' possibile ricondurre la collaborazione a un progetto o fase dello stesso. Infatti, se il contratto, seppure stipulato in data anteriore alla riforma Biagi, puo' essere ricondotto a un progetto, e cioè e' specificatamente indicato il risultato, l'attivita', le relative modalità organizzative, la durata, il contratto manterra' la sua efficacia. Fermo restando che la legge non obbliga in questo caso alla stipula di un nuovo atto, il committente che intende, al solo fine di massima chiarezza e precisione, informare i collaboratori della nuova disciplina applicabile, nonche' allineare perfettamente i contratti alle nuove disposizioni di legge, potra' procedere a un'integrazione del contratto esistente in cui si richiamano le nuove regole applicabili (per esempio, sospensione per malattia, maternita').

Sopravvivono anche i vecchi co.co.co. stipulati con un soggetto che si trova in una delle condizioni di esonero dall'obbligo del progetto previste dall'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 276. Si tratta dei contratti stipulati con i pensionati di vecchiaia, con gli amministratori e sindaci di societa', con partecipanti a commissioni o collegi e con i liberi professionisti iscritti nei rispettivi albi-


Ulteriori informazioni disponibili su: www.welfare.gov.it

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