giovedì 5 maggio 2005Il lavoro notturno, in generale. Riprendiamo l'esame della disciplina in materia di orario di lavoro dettata dal Decreto Legislativo 66/2003 e dallaCircolare 8/2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, soffermandoci sulle disposizioni sul lavoro notturno.
Per la verità, la Riforma Biagi ed il Decreto non hanno introdotto sostanziali novità nel suddetto settore, riordinando la disciplina di cui la Decreto Legislativo 532/1999.
Il lavoro notturno è definito come quello prestato in un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino. Da ciò si desume che il lavoro notturno è quello svolto
tra le 24 e le 7, ovvero tra le 23 e le 6, ovvero tra le 22 e le 5,
indipendentemente dalla eventuale maggiorazione retributiva prevista dalla contrattazione collettiva.Ma i predetti parametri non sono gli unici per l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro notturno, è infatti lavoratore notturno il lavoratore che svolge: 1. durante il periodo notturno, almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; e 2. durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In ogni caso, qualora la disciplina collettiva nulla stabilisca sul punto è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, durante il periodo notturno almeno una parte del suo tempo di lavoro giornaliero, per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno. In sostanza, secondo questo ultimo criterio, deve essere considerato lavoratore notturno anche colui che non sia impiegato in modo normale durante il periodo notturno ma che, nell'arco di un anno, svolga almeno 80 giorni di lavoro notturno. Qualora il limite degli 80 giorni venga superato in ragione del sopravvenire di eventi eccezionali e straordinari (gravi incidenti agli impianti o nell'esercizio di particolari servizi, calamità naturali), non potrà configurarsi la fattispecie in esame.
Il lavoro notturno, in particolare.
L'esecuzione di prestazioni di lavoro notturno è obbligatoria per i lavoratori idonei fatto salvi i casi didivieto o di esclusione dall'obbligo di eseguire la prestazione.
È vietato adibire al lavoro dalle 24 alle 6 le donne in gestazione dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino o, comunque, dalmomento in cui il datore di lavoro ha avuto conoscenza della fattispecie generatrice del divieto. La violazione di tale disposizione è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da Euro 516,00 a Euro 2582,00.
Identica sanzione è applicata al datore di lavoro qualora siano adibite al lavoro notturno nonostante il dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione le seguenti categorie di lavoratori:
- la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; - la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni; - la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge n. 104 del 1992 e successive modificazioni.
In sostanza, nota la Circolare, il lavoratore è titolare di un diritto di resistenza all'impiego durante la fascia di orario notturna.
L'orario non può superare le 8 ore, in media, nell'arco di 24 ore calcolate dal momento di inizio dell'esecuzione della prestazione lavorativa. La violazione di tale previsione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 51,00 a Euro 154,00, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti previsti.
Il lavoro notturno, controlli idoneità lavoratore.
La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche o per il tramite del medico, attraverso controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi. La violazione di questo obbligo è punita con la sanzione dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da Euro 1.549,00 a Euro 4.131,00.
Qualora sopraggiungano condizioni di salute che comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno il lavoratore può essere trasferito al lavoro diurno.
La disciplina dell'orario di lavoro è recata in particolare dai seguenti provvedimenti che richiamiamo in questa sede per comodità di reperimento:
- Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66:Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro
- Decreto Legislativo 19 luglio 2004, n.213:Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro
- Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Circolare 3 marzo 2005, n.8: Disciplina di alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro
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