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mercoledì 19 gennaio 2005

VIETATO FUMARE ANCHE SUL POSTO DI LAVORO

Dal 10 gennaio 2005 è entrato in vigore il divieto di fumo anche nei luoghi di lavoro, non solo quelli pubblici, ma anche quelli privati che "siano aperti al pubblico o a utenti". Nella circolare del 17 dicembre 2004, il Ministero della Salute specifica che "tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto utenti dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa". E' "interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo", come si legge nella circolare.

Il datore di lavoro ha dunque la facoltà di realizzare aree specifiche per fumatori, con requisiti e caratteristiche stabiliti dal Dpcm 23 dicembre 2003, ma non è obbligato a farlo. Non sarà più il "vigilante", bensì "il garante" della salute dei lavoratori e ne risponderà ai sensi del codice civile (art. 2087).

Per aziende e uffici, valgono dunque le stesse regole degli esercizi pubblici. Cartelli bene in vista, col nome del responsabile incaricato di vigilare sull'applicazione dei divieti. Tali responsabili (nelle piccole realtà sono i datori di lavoro stessi, nelle aziende di grandi dimensioni sono i responsabili prevenzione e sicurezza) devono richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto e segnalare, in caso di inosservanza al richiamo, il comportamento dei trasgressori ai pubblici ufficiali, che si occuperanno della stesura della contravvenzione.

La sanzione prevista per chi fuma nonostante il divieto va da un minimo di 27,50 euro a un massimo di 275 euro a seconda della gravità dell'infrazione, cifre che raddoppiano in presenza di donne incinte e giovani sotto i 12 anni. La multa prevista per il datore di lavoro che non prende provvedimenti va dai 220 ai 2.200 euro.


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