martedì 28 marzo 2006IN G.U. IL DECRETO SUL DIRITTO DI SEGUITO Gli autori delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere stesse da parte dell'autore. Tale diritto dura per tutta la vita dell'autore e per settant'anni dopo la sua morte. Lo prevede il decreto legislativo 13 febbraio 2006, n. 118 recante "Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale". Il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo scorso, attua la direttiva 2001/84 in materia di "diritto di seguito", ovvero del diritto di un autore di opera d'arte figurativa, compresi i manoscritti, a percepire un compenso sulle vendite successive alla prima cessione dell'opera, fruendo così del relativo plusvalore, per la necessaria omogeneizzazione della disciplina riservata atale diritto nei singoli Stati. Il "diritto di seguito" viene, infatti, riconosciuto a tutti i cittadini dei Paesi membri della UE, nonché agli extracomunitari a condizione di reciprocità. Il decreto, in vigore dal 9 aprile 2006, riconosce alla Società Italiana Autori ed Editori il diritto di richiedere al professionista intervenuto nella vendita, e per un periodo di tre anni successivo alla vendita stessa, tutte le informazioni necessarie ad assicurare il pagamento dei compensi, compresa l'esibizione della documentazione relativa.
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