giovedì 22 dicembre 2005Pignorabilita' della pensione dei notai - nessuna differenza dipendenti pubblici e privati Non è dubbio che lo status giuridico dei notai non è idoneo a giustificare il differenziato trattamento riservato alle pensioni erogate dalla Cassa nazionale del notariato rispetto a quello previsto per le pensioni dei dipendenti sia pubblici che privati: è evidente, infatti, che, in quanto l'impignorabilità si risolve in una limitazione della garanzia patrimoniale (art. 2740 del codice civile) e in una compressione del diritto dei creditori, nessuna differenza sussiste tra le pensioni spettanti all'una o all'altra categoria di beneficiari sotto il profilo della loro assoggettabilità ad esecuzione forzata.
La Corte Costituzionale - sulla base di tale assunto - ha pertanto dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'Articolo 12 del regio decreto-legge 27 maggio 1923, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude del tutto la pignorabilità delle pensioni erogate ai notai, anziché prevedere l'impignorabilità, con le eccezioni previste dalla legge per crediti qualificati, della sola parte della pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita e la pignorabilità nei limiti del quinto della residua parte.
(Corte Costituzionale, Sentenza 30 novembre - 13 dicembre 2005, n.444).
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